Statuto

Superare il concetto di diversità

Articoli dello
statuto

Articolo 1 – Costituzione

1.1 – È costituita l’associazione di volontariato denominata “C.I.R.A.H. – CENTRO INTER-NAZIONALE RICERCHE PER L’AUTO-SUFFICIENZA DI PERSONE CON DISABILITA’ – ONLUS ”, detta anche C.I.R.A.H., che di seguito sarà indicata come l’Associazione. L’Associazione adotta come riferimento la legge quadro del volontariato n. 266/91 e la legge regionale del volontariato n. 01/2008.

1.2 – I contenuti e la struttura dell’Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, di trasparenza e di democrazia che consentono l’effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell’Associazione stessa.

1.3 – La durata dell’Associazione è illimitata.

1.4 – L’Associazione ha sede in Milano

1.5 – Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell’ambito della stessa città, nonché istituire sedi e sezioni staccate anche in altre città della Regione Lombardia.

Articolo 2 – Finalità

L’Associazione, senza fini di lucro e con l’azione diretta, personale e gratuita dei propri aderenti, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

2.1   –    L’Associazione, in considerazione del patto di costituzione, intende perseguire le seguenti finalità:

a)  ricerca di tecnologie che facilitino l’acquisizione di un buon livello di autosufficienza da parte di persone con disabilità;
b)  ricerca di  provvidenze di legge e di strategie sociali che favoriscano il loro inserimento nella vita di relazione e nel mondo del lavoro.

2.2   –    Per il raggiungimento delle finalità sancite in statuto, l’Associazione si propone:

a)    la promozione di iniziative di inserimento delle persone con disabilità in ambienti di lavoro, normali o protetti;
b)    la realizzazione di sistemi di monitoraggio e di tutoraggio nei periodi seguenti l’inserimento nell’attività lavorativa;
c)    l’ottimizzazione dei livelli di efficienza, attuata favorendo la valorizzazione delle attitudini naturali delle persone con disdabilità ed esaltando il loro naturale desiderio di rendersi utili, nonché la loro coscienza di poter svolgere un lavoro vero, anche con l’adozione di percorsi formativi e/o corsi di formazione dedicati per il loro aggiornamemto e la loro qualificazione professionale;
d)   la riduzione dei fenomeni di emarginazione delle persone con disabilità – da ottenersi attraverso la divulgazione della problematica, anche nei suoi aspetti giuridici – affinché queste siano valutate non per quello che loro manca ma per quello che possono dare per sentirsi parte viva della società;
e)    l’utilizzazione, al “servizio” della comunità, dell’attività e del lavoro delle persone con disabilità, in modo che tale patrimonio di energie non vada disperso ma sia anzi, al di là dell’utilità pratica, continua testimonianza dei più profondi e genuini sentimenti di fratellanza e di umana solidarietà;
f)   la diffusione dei risultati raggiunti nelle ricerche e nella sperimentazione pratica, da attuarsi con pubblicazioni ed ogni altra attività utile allo scopo, con l’obiettivo di porre a disposizione di tutti le esperienze raccolte ed attuate.

2.3   –    Al fine di svolgere le proprie attività l’Associazione si avvale in modo prevalente e determinante delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti.

2.4   –   L ’Associazione può svolgere attività commerciali e produttive marginali, nei modi e nei limiti della normativa vigente.

Articolo 3 – Aderenti all’associazione

3.1   –    Sono aderenti dell’Associazione:

a) “Soci fondatori”, che hanno sottoscritto l’atto di costituzione;
b) “Soci ordinari”, che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo;
c) “Soci volontari”, che ne hanno fatto richiesta e che prestano personalmente in modo diretto e continuativo servizio di volontariato attivo in tutte o in parte delle attività che l’Associazione esplica.
d) “sostenitori”, che forniscono un sostegno economico alle attività dell’Associazione;
e) “onorari”, persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell’Associazione.

Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l’adesione di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell’istituzione interessata

Ciascun aderente maggiore di età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di aderenti, per l’approvazione e modificazione dello statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell’associazione.

Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell’associazione.

3.2   –    Il numero degli aderenti è illimitato.

3.3   –    Tutti gli aderenti hanno parità di diritti e doveri

3.4   –    Criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti.

Possono essere ammessi i richiedenti che non hanno subito condanne penali, che godono di buona reputazione e che condividono gli scopi e le finalità dell’Associazione, così come meglio indicati all’art. 2 del presente Statuto.

3.4.1    –    Nella domanda di ammissione l’aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell’Associazione.

3.4.2    –    L’ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione, deliberandone l’iscrizione nel registro degli aderenti all’associazione.

3.4.3    –    Gli aderenti cessano di appartenere all’associazione:

per dimissioni volontarie;
per sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;
per mancato versamento del contributo per l’esercizio sociale in corso;
per decesso;
per comportamento contrastante con gli scopi statutari;
per persistente violazione degli obblighi statutari.

3.4.4    –    L’ammissione e l’esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo e comunicate al richiedente o al socio. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione è ammesso ricorso al Collegio dei Garanti, se nominato, o all’Assemblea degli aderenti, che devono decidere sull’argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

Il rapporto associativo termina con la chiusura dell’Esercizio sociale e si intende tacitamente rinnovato per un ulteriore anno qualora tre mesi prima della scadenza di ciascun esercizio il socio non provveda a comunicare le proprie dimissioni a mezzo di lettera raccomandata indirizzata al Consiglio Direttivo.

Articolo 4 – Diritti e doveri degli aderenti

4.1   –    Gli aderenti possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell’associazione. Il contributo a carico degli aderenti non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall’Assemblea convocata per l’approvazione del preventivo. E’  annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente, deve essere versato entro 30 giorni prima dell’assemblea convocata per l’approvazione del Bilancio Consuntivo dell’esercizio di riferimento.

4.2 – Gli aderenti hanno il diritto di:

a)  partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare direttamente o per delega;
b)  conoscere i programmi con i quali l’associazione intende attuare gli scopi sociali;
c)  partecipare alle attività promosse dall’Associazione;
d) usufruire dei servizi dell’Associazione solo in caso di condizioni di svantaggio, come prevede il DLgs n.  460/97, articolo 10, comma 2 e 3;
e)  dare le dimissioni in qualsiasi momento.

4.3 – Gli aderenti sono obbligati a:

a)  osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
b)  versare il contributo stabilito dall’Assemblea;
c)  svolgere le attività preventivamente concordate;
d) mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’associazione.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall’Assemblea.

Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’Associazione.

Articolo 5 – Patrimonio ed entrate

Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:

a)  beni mobili e immobili di  proprietà dell’associazione;
b)  eventuali fondi di riserva;
c)  eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.

Le entrate dell’Associazione sono costituite da:

d) contributi degli aderenti per le spese relative alle finalità istituzionali dell’associazione;
e)  contributi di privati ;
f) contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;
g)  contributi di organismi internazionali;
h)  donazioni e lasciti del patrimonio testamentari non vincolati all’incremento;
i)   rimborsi derivanti da convenzioni;
j) rendite dì beni mobili o immobili pervenuti all’associazione a qualunque titolo;
k)  entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
l)   fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;
m) frutti del patrimonio.

I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del Segretario (o del Tesoriere a altro componente del Consiglio Direttivo, secondo le deliberazioni assunte in merito dal Consiglio in via generale.

Articolo 6 – Organi sociali dell’associazione

Organi dell’Associazione sono:

Assemblea degli aderenti;
Il Consiglio Direttivo;
Il Presidente;
Il Collegio dei Revisori dei Conti

Può inoltre essere costituito:

Il Collegio dei Garanti

Gli organi sociali e i collegi di controllo e garanzia hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermati.

Articolo 7 – Assemblea degli aderenti

7.1 – L’Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all’Associazione.

7.2 – L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente dell’Associazione.

7.3 – La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all’anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell’Associazione.

7.4 – La convocazione può avvenire anche per richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo degli aderenti: in tal caso l’avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

L’Assemblea ordinaria viene convocata per:

a)  l’approvazione del programma e del preventivo economico per l’anno successivo;
b)  l’approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell’anno precedente;
c)  l’esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.

Altri compiti dell’Assemblea ordinaria sono:

a)  eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
b)  eleggere í componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
c)  eleggere i componenti del Collegio dei Garanti (se previsto);
d) approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
e)  ratificare i provvedimenti di competenza dell’Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
f) fissare l’ammontare della quota associativa.

7.5 – D’ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle assemblee degli aderenti. Le decisioni dell’Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.

7.6 – L’Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell’associazione.

7.7 – L’avviso di convocazione è inviato individualmente per iscritto agli aderenti almeno quindici giorni prima della data stabilita, è anche reso pubblico nella sede sociale e deve contenere l’ordine del giorno. L’Assemblea, in assenza di leggi in materia e in analogia a quanto già previsto per le cooperative, può deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso che il numero degli aderenti diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l’individuazione di una sede adatta.

7.8 – In prima convocazione l’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti presenti in proprio o per delega. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti, in propria o per delega. La seconda convocazione può aver luogo non prima di 24 ore dalla prima convocazione. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

 7.9 – Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell’associazione sono richiesti le maggioranze indicate nell’art. 14.

7.10 – Ciascun aderente può essere portatore di non più di cinque deleghe.

Articolo 8 – Il consiglio direttivo

8.1 – Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea degli aderenti ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di undici componenti. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora sono assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

8.2 – Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente, un Vice Presidente (o più Vice Presidenti), il Tesoriere

8.3 – Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro, per fornire un parere.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da inserire nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

8.4 – Compete al Consiglio Direttivo:

a)  compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
b)  fissare le norme per il funzionamento dell’Associazione;
c)  sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il preventivo possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo dell’anno interessato;
d) determinare il programma di lavora in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’Assemblea, promuovendo e coordinando l’attività e autorizzando la spesa;
e)  eleggere il Presidente e il Vice Presidente (o più Vice Presidenti );
f) nominare il Segretario (eventualmente il Tesoriere e/o il Segretario/Tesoriere), che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non aderenti;
g)  accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
h) deliberare in merito all’esclusione di aderenti;
i) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
j) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.
k)  istituire gruppi e sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee per fornire un parere;
l) nominare, all’occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall’associazione, il Direttore deliberando i relativi poteri.

Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente o a un Comitato Esecutivo l’ordinaria amministrazione. Le riunioni dell’eventuale Comitato Esecutivo devono essere verbalizzate nell’apposito registro.

Il Consiglio può delegare propri poteri ed attribuzioni ad uno o più dei suoi membri.

Il Consiglio può istituire un Comitato scientifico.

Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Articolo 9 – Presidente

9.1   –    Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i componenti a maggioranze dei voti.

9.2   –    Il Presidente:

a)  dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo;
b)  ha la firma e la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
c)  è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze
d) ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l’Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
e)  presiede le riunioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell’eventuale Comitato Esecutivo;
f)  in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente – più anziano per carica e, a parità, per età -, che convoca il Consiglio Direttivo per l’approvazione della relativa delibera.

Di fronte agli aderenti, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell’assenza per impedimento del Presidente.

Articolo 10 – Collegio dei Revisori dei conti

L’Assemblea elegge il Collegio dei Revisori dei Conti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti e, quando la legge lo impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio effettuate nel corso del triennio, dopo l’esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il Collegio:

a)  elegge tra i suoi componenti il Presidente
b)  esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;
c)  agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente;
d) può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e, se previsto, del Comitato Esecutivo;
e)  riferisce annualmente all’Assemblea con relazione scritta e trascritta nell’apposito registro del Revisori dei Conti.

Articolo 11 – Collegio dei garanti

L’Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il Collegio:

a)  ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l’associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
b)  giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

Articolo 12 – Comitato scientifico

Il Consiglio può nominare un Comitato scientifico composto da esperti di chiara fama, specialisti e tecnici – anche non facenti parte del Consiglio -, che si impegneranno a svolgere il loro incarico a titolo gratuito.

Il Comitato scientifico, il cui Presidente é eletto dagli stessi suoi componenti, si articola in due sezioni, una giuridica e l’altra medica.

Tra i compiti previsti per il Comitato Scientifico rientrano:

a)  la collaborazione nella formulazione e nella definizione degli obiettivi del C.I.R.A.H. e delle direttive necessarie per la loro realizzazione;
b)  la valutazione del contenuto scientifico delle attività del C.I.R.A.H., in armonia con i fini statutari;
c)  la definizione dei programmi di lavoro da sottoporre al Consiglio Direttivo;
d) il controllo dei risultati conseguiti;
e)  la redazione di studi e di memorie sulle sperimentazioni e sulle ricerche attuate;
f)  la determinazione delle modalità di funzionamento di eventuali apposite microstrutture da utilizzare per la sperimentazione;
g)  la fissazione delle regole scientifiche relative al lavoro, viste come terapia per l’autosufficienza delle persone con disabilità e per la sperimentazione e la ricerca di tutte le possibili alternative;
h)  la definizione delle modalità di inserimento nel mondo del lavoro in base alle reali capacità, criticamente valutate, dei limiti e delle possibilità derivanti da ogni tipo di disabilità;
i)   l’aggiornamento periodico su ricerche ed esperienze intervenute in altri paesi, nonché la raccolta di documentazione sui risultati ottenuti.

Articolo 13 – Gratuità delle cariche

Tutte le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nell’interesse dell’associazione.

Articolo 14 – Bilancio

14.1 –    Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro il 30 aprile. I bilanci devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Revisori, se previsto, almeno 30 giorni prima della presentazione all’assemblea.

14.2 –    Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.

14.3 –    L’Esercizio sociale deve coincidere con l anno solare: ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre

14.4 – Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività di cui all’ art.2. E’ vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione.

Articolo 15 – Modifiche allo Statuto e Scioglimento dell’associazione

15.1 – Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all’Assemblea da uno degli Organi o da almeno un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall’Assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

15.2 – Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell’associazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti, dall’Assemblea dei Soci convocata con specifico ordine del giorno.

I beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni operanti in identico o analogo settore di volontariato sociale, secondo le indicazioni dell’Assemblea che nomina il liquidatore e, comunque, secondo il disposto dell’art. 5, comma 4 della legge 266/91, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti.

Articolo 16 – Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, alla Legge n. 266 dell’11 agosto 1991, alla legislazione regionale sul volontariato, al D.Lgs 4 dicembre 1997, n. 460 e alle loro eventuali variazioni.

Articolo 17 – Norme di funzionamento

Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall’Assemblea saranno rese note per mezzo di copia affissa nell’albo avvisi esposto nella sede sociale. Gli aderenti possono richiederne copia personale.

Superare il concetto di diversità, per agevolare la vera vita sociale ed un reale coinvolgimento lavorativo delle persone con disabilità.